Art. 10.

      1. Le università della terza età iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 7 sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste dalla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, a condizione che sia data la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 alla Direzione regionale dall'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze competente per territorio.